Approfondimento
Due CSM distinti e sorteggio dei membri — Cosa cambia
Situazione attuale
Come funziona oggi il CSM
Organo unico di autogoverno della magistratura (art. 104-105 Cost.)
Presieduto dal Presidente della Repubblica
Membri di diritto: Primo Presidente della Cassazione e Procuratore Generale della Cassazione
30 membri elettivi: 20 "togati" (eletti dai magistrati) + 10 "laici" (eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con 15+ anni di esercizio)
Totale: 33 membri (inclusi i 3 di diritto)
Si occupa di: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, disciplinare dei magistrati
I membri togati vengono eletti con un sistema che ha storicamente favorito le "correnti" interne alla magistratura
Con la riforma
Cosa cambierebbe con la riforma
Il CSM si sdoppia in: CSM giudicante (per i giudici) e CSM requirente (per i PM)
Entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica
Membro di diritto del CSM giudicante: Primo Presidente della Cassazione
Membro di diritto del CSM requirente: Procuratore Generale della Cassazione
Il numero dei componenti di ciascun CSM NON è fissato dalla riforma — sarà stabilito da una successiva legge ordinaria
La proporzione resta invariata: 2/3 togati e 1/3 laici
I membri togati vengono sorteggiati tra tutti i magistrati della rispettiva carriera
I membri laici vengono selezionati con un "sorteggio temperato" a due fasi: il Parlamento in seduta comune compila un elenco per elezione (tra professori e avvocati con 15+ anni), poi si sorteggia da quell'elenco. La lunghezza dell'elenco non è specificata dalla riforma
Ciascun CSM elegge il proprio vicepresidente tra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento
Mandato: 4 anni, non si può partecipare al sorteggio successivo
Riferimenti normativi
Articoli della Costituzione modificati
- Art. 104: riscritto integralmente — istituisce i due CSM, definisce composizione e sorteggio
- Art. 105: riscritto — ridefinisce le competenze (nomine, assegnazioni, trasferimenti, promozioni) per ciascun CSM, sottraendo la funzione disciplinare che viene attribuita alla nuova Alta Corte Disciplinare (istituita nello stesso articolo)
Perché sì
Le ragioni di chi sostiene questa parte della riforma
Il sorteggio elimina il peso delle correnti interne (lo scandalo Palamara ha mostrato le distorsioni del sistema elettivo)
Ogni CSM si occupa solo della propria carriera: i PM non influenzano le carriere dei giudici e viceversa
Maggiore trasparenza nel processo di selezione
Il Presidente della Repubblica resta garante di entrambi gli organi
Perché no
Le ragioni di chi si oppone a questa parte della riforma
Il sorteggio annulla qualsiasi criterio meritocratico: verrebbero selezionati per caso, non per competenza
Riduce la legittimazione democratica dell'organo di autogoverno
Due CSM generano duplicazioni burocratiche, conflitti di competenza, costi aggiuntivi
L'elenco dei laici è compilato dal Parlamento: il sorteggio da quell'elenco dipende da chi il Parlamento decide di includervi
Il numero di componenti e le procedure di sorteggio sono rinviati a legge ordinaria — la maggioranza di turno potrà modellarli a piacere
I magistrati passano dall'elezione diretta al sorteggio puro; i laici mantengono una fase di elezione parlamentare prima del sorteggio: secondo i critici, questa asimmetria favorisce l'influenza della politica