Approfondimento
Separazione delle carriere tra giudici e PM — Cosa cambia
Situazione attuale
Come funziona oggi
Giudici e PM appartengono allo stesso ordine giudiziario
Accedono alla magistratura con lo stesso concorso
Possono passare da una funzione all'altra, anche se la riforma Cartabia (2022) ha già fortemente limitato questa possibilità (un solo passaggio nell'intera carriera, con requisiti stringenti e obbligo di trasferimento)
Sono governati da un unico CSM
Il principio è quello della "unicità della giurisdizione" voluta dai costituenti nel 1948
Con la riforma
Cosa cambierebbe con la riforma
Le due carriere diventano costituzionalmente separate
La separazione implica percorsi di accesso e formazione distinti (i dettagli saranno definiti dalla legge ordinaria di attuazione)
Chi sceglie una funzione non può più cambiare, salvo un'eccezione: i PM con almeno 15 anni di servizio possono accedere alla funzione di consigliere di Cassazione per "meriti insigni", su designazione del CSM giudicante (art. 106 Cost. modificato)
Due percorsi professionali completamente autonomi
Non è un semplice ritocco: ridefinisce l'intero percorso professionale della magistratura
Riferimenti normativi
Articoli della Costituzione modificati
- Art. 102, comma 1: stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le "distinte carriere" dei magistrati giudicanti e requirenti
- Art. 104: riscritto per istituire le due carriere distinte all'interno dell'ordine giudiziario
- Art. 106, comma 3: prevede la possibilità per i PM con 15+ anni di accedere alla Cassazione per meriti insigni, su designazione del CSM giudicante
Perché sì
Le ragioni di chi sostiene questa parte della riforma
Rafforza la percezione di imparzialità del giudice (art. 111 Cost.: "giudice terzo e imparziale")
Secondo i sostenitori, allinea l'Italia al modello prevalente in altre democrazie europee, dove accusa e giudizio sono strutturalmente distinti
Il passaggio di carriera era già poco frequente prima della riforma Cartabia, che lo ha ulteriormente limitato. La separazione formale completa quindi un percorso già avviato
Sostenuto dal Consiglio Nazionale Forense e dalle Camere Penali
Giovanni Falcone si espresse a favore della distinzione delle funzioni tra PM e giudice (nota: Falcone parlava di distinzione funzionale, non di questa specifica riforma)
Perché no
Le ragioni di chi si oppone a questa parte della riforma
L'unità della magistratura è una garanzia costituzionale dell'equilibrio tra i poteri
Il PM italiano ha una "cultura della giurisdizione": il suo compito è accertare la verità, non solo sostenere l'accusa
Separare il PM potrebbe trasformarlo in un "super-poliziotto" più vicino all'accusa che alla ricerca della verità
Se il passaggio è già rarissimo, perché serve una riforma costituzionale?
Il vero obiettivo non è limitare i passaggi ma ridisegnare il CSM (secondo i critici)